Indebito pensionistico: irripetibili le somme erroneamente liquidate dallINPS quali prestazioni assistenziali
Sentenza dichiara irripetibili e non dovuti 12.650,00 euro richiesti dall′INPS a soggetto invalido.
Nel sistema previdenziale italiano, l′indebito si configura quando un soggetto percepisce somme non dovute da parte dell′INPS o di altro ente previdenziale. Tuttavia, č fondamentale distinguere tra indebito previdenziale e indebito assistenziale, in quanto la disciplina applicabile e le conseguenze giuridiche variano sensibilmente. Un aspetto di particolare rilievo, presente nel caso di cui si parla, riguarda l′irripetibilitā delle somme percepite in buona fede dal ricorrente, principio che, come chiarito dalla giurisprudenza, si applica esclusivamente all′indebito assistenziale. L′indebito assistenziale concerne prestazioni assistenziali erogate in assenza di una contribuzione, come pensioni di invaliditā civile, assegno sociale e indennitā di accompagnamento, destinate a soggetti in condizioni di bisogno economico o con invaliditā. In questi casi la giurisprudenza ha affermato il principio dell′irripetibilitā delle somme percepite in buona fede, escludendo la restituzione e salvo il dolo del beneficiario. Nei casi in cui l′indebito derivi dal superamento del limite reddituale a causa di trattamenti assistenziali o previdenziali giā noti all′INPS, la giurisprudenza si č orientata verso la tutela del legittimo affidamento del pensionato, escludendo l′obbligo di restituzione nelle sole ipotesi di indebito assistenziale. Per l′indebito previdenziale, invece, la restituzione resta la regola generale, salvo eccezioni riconosciute caso per caso dalla giurisprudenza. Nel caso in esame, lo Studio Legale Associato Di Pinto, nell′applicare i principi normativi e giurisprudenziali elaborati nel tempo nell′ambito dell′indebito assistenziale, ha vinto una importante causa presso il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ottenendo la pronuncia della sentenza n. 4170/2025 pubblicata il 10/11/2025 con la quale ha evitato che il proprio assistito restituisse all′INPS l′ingente somma di 12.650,00 euro richiesta quale indebito di natura assistenziale dall′Ente previdenziale.